Zona Rossa: 3-4-5 aprile

Lungomare viale dei saraceni: chiusura al traffico veicolare

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25 March 2021


Con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il Dpcm 2 marzo 2021 il governo ha disposto l’applicazione di nuove misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid, anche in vista della Pasqua e della Pasquetta.

Cosa si può fare:

Visite ai parenti
Solo nei giorni 3, 4 e 5 aprile, cioè Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta, sono consentite le visite a parenti e amici all’interno della stessa Regione una sola volta al giorno, purché a spostarsi siano al massimo due persone accompagnate da figli under 14, da persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Seconde case
Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione è consentito.
È possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma, solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente al 14 gennaio 2021.
Sono esclusi gli «affitti brevi».
La seconda casa non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti potrà essere comprovata con autocertificazione.

Bar, ristoranti e negozi
Bar e ristoranti sono aperti ovunque solo per l’asporto dalle 5 alle 22.
Dalle 18 in poi la vendita è vietata ai locali senza cucina. Nessun limite per le consegne a domicilio.
In hotel, la consumazione è consentita solo ai clienti che hanno una stanza. Negozi: sono aperti gli esercizi essenziali, ovvero supermercati, farmacie, tabaccai, benzinai, librerie, edicole, profumerie, negozi di intimo, elettronica, articoli sportivi, vestiti per bambini, giochi. Chi chiude può consegnare a domicilio.
Fermi barbieri, parrucchieri ed estetisti.

Sport
È consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.
È consentito nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Per quanto riguarda le passeggiate sono consentite a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione.



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